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Congedo per cure ex art.26 della L. n.118/71 e art.10 del D.lgs.n.509/88

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Messaggio  teclanico Lun Mar 07, 2011 9:03 am

Per tutti gli spondiloamici perchè è per tutti, in particolare a chi lavora nel pubblico. La finanziaria del 2004 l'aveva tolta a tutti i dipendenti pubblici, pochi gioorni fà si è deciso che anche noi possiamo usufruirne.

Congedo per cure ex art.26 della L. n.118/71 e art.10 del D.lgs.n.509/88

L’art. 26 della legge n. 118 del 30.3.1971 ha previsto che ai lavoratori mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 possa essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 509 del 23.11.1988 ha previsto che il medesimo congedo di cui al citato articolo 26 possa essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi con riduzione dell’attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta.
Successivamente, l’art. 3, comma 42, della legge n. 537 del 24.12.1993 (finanziaria 1994) e l’art. 22, comma 25, della legge n. 724/1994 (finanziaria 1995) hanno abrogato tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedevano la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29 del 3.2.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.
Diversamente, per il personale mutilato o invalido di guerra o per servizio ha continuato ad operare, fino all’entrata in vigore del CCNL, comparto Ministeri, del 16/5/1995, l’art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 3 del 1957 – che prevedeva il diritto ad usufruire del congedo straordinario per attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità – in forza dell’esplicita esclusione di tali categorie di personale dall’abrogazione delle disposizioni in tema di congedo straordinario di cui all’art. 22, comma 25, della legge n. 724/1994.
L’art. 43 del citato C.C.N.L. ha infatti disapplicato sia l’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957 che il comma 25 dell’art. 22, della predetta legge n. 724/1994.Al riguardo, l’ARAN ha chiarito che la conseguenza di tale disapplicazione è che il suddetto personale (invalido o mutilato di guerra o per servizio), per poter attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, comprese le cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche può far ricorso all’istituto delle assenze per malattia di cui all’art. 21 dello stesso C.C.N.L. del 16.5.1995, così come integrato dall’art. 6 del CCNL integrativo del 16/5/2001.
In conclusione, i dipendenti riconosciuti mutilati ed invalidi in misura superiore al 50% possono usufruire del congedo per cure di cui all’art. 26 della legge n. 118/1971 purchè le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta e semprechè non si tratti di cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, le quali, come per tutto il rimanente personale anche non invalido, vanno effettuate durante il periodo feriale o, in presenza di apposita certificazione attestante la necessità delle cure e la loro indifferibilità al periodo feriale, in regime di malattia. Diversamente, i mutilati o invalidi di guerra o per servizio, oltre a poter usufruire del congedo per cure ex art. 26 della legge n. 118/1971 qualora l’invalidità superi il 50%, possono attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche in regime di malattia e, laddove la menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al D.Lgs. n. 834/1981, con applicazione della disciplina di cui al comma 7bis dell’art. 21 del CCNL del 1995 (regime giuridico ed economico delle terapie salvavita).
Si evidenzia, infine, che la materia in argomento potrebbe subire modificazioni alla luce della delega al governo, contenuta all’art. 23 della legge n. 183/2010, per il riordino della normativa vigente in tema di congedi, aspettative e permessi comunque denominati.
Ci si riserva, pertanto, di fornire ulteriori indicazioni nel caso in cui i decreti legislativi di attuazione della suddetta delega apportino modifiche alla normativa vigente.

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